Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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T.U. 13/01/2006

art. 8, comma 11 quater; art. 30, comma 1, comma 2 bis, l. n. 109 del 1994;

art. 24, comma 10, l. 18 aprile 2005, n. 62; art. 100, d.p.r. n. 554 del 1999.

Art. 76 (Varianti progettuali in sede di offerta) (art. 24, direttiva 2004/18; art. 36, direttiva 2004/17; art. 20, d. lgs. n. 358 del 1992; art. 24, d.lgs. n. 157 del 1995) 1 Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti possono autorizzare gli offerenti a presentare varianti. 2 Le stazioni appaltanti precisano nel bando di gara se autorizzano o meno le varianti; in mancanza di indicazione, le varianti sono autorizzate. 3 Le stazioni appaltanti che autorizzano le varianti menzionano nel capitolato d’oneri i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione. 4 Esse prendono in considerazione soltanto le varianti che rispondono ai requisiti minimi da esse prescritti. 5 Nelle procedure di affidamento di contratti relativi a servizi o forniture, le stazioni appaltanti che abbiano autorizzato varianti non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi. Relazione all’articolo 76 Viene recepito l’art. 24, direttiva 2004/18 (cui corrisponde l’art. 36, direttiva 2004/17), sostanzialmente coincidente con le direttive previgenti. Sezione IV – Forme delle comunicazioni, verbali, informazioni ai candidati e agli offerenti

Art. 77 (Regole applicabili alle comunicazioni) (art. 42, direttiva 2004/18; art. 48, direttiva 2004/17; artt. 6, comma 6; 7, commi 7, 10, 11, d.lgs. n. 358 del 1992; artt. 9, comma 5 bis; 10, commi 10, 11, 11 bis, d.lgs. n. 157 del 1995; art. 18, comma 5, d.lgs. n. 158 del 1995;

artt. 79, comma 1; 81, comma 3, d.p.r. n. 554 del 1999) 1 Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazioni appaltanti e operatori economici possono avvenire, a scelta delle stazioni appaltanti, mediante posta, mediante fax, per via elettronica ai sensi dei commi 5 e 6, per telefono nei casi e alle condizioni di cui al comma 7, o mediante una combinazione di tali mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti devono essere indicati nel bando o, ove manchi il bando, nell’invito alla procedura. 2 Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. 3 Le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e di non consentire alle stazioni appaltanti di prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione. 4 Nel rispetto del comma 3, le stazioni appaltanti possono acconsentire, come mezzo non esclusivo, anche alla presentazione diretta delle offerte e delle domande di partecipazione, presso l’ufficio indicato nel bando o nell’invito.

5. Quando le stazioni appaltanti chiedano o acconsentano alle comunicazioni per via elettronica, gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia dell’informazione e della comunicazione generalmente in uso. Le stazioni appaltanti che siano soggetti tenuti all’osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. dell’amministrazione digitale) e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 (istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell’articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229), operano nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione. In particolare, gli scambi di comunicazioni tra amministrazioni aggiudicatrici e operatori economici deve avvenire tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell’articolo 48, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 5 Ai dispositivi di trasmissione e ricezione elettronica delle offerte e ai dispositivi di ricezione 6 elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole: 7 a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di offerte e domande di 8 partecipazione per via elettronica, ivi compresa la cifratura, sono messe a disposizione degli 9 interessati. Inoltre i dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di 10 partecipazione sono conformi ai requisiti dell’allegato XII, nel rispetto, altresì, del decreto 11 legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le stazioni appaltanti tenute alla sua osservanza; 12 b) le offerte presentate per via elettronica possono essere effettuate solo utilizzando la firma 13 elettronica digitale come definita e disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 14 c) per la prestazione dei servizi di certificazione in relazione ai dispositivi elettronici della lettera a) 15 e in relazione alla firma digitale di cu alla lettera b), si applicano le norme sui certificatori 16 qualificati e sul sistema di accreditamento facoltativo, dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, 17 n. 82;

d) gli offerenti e i candidati si impegnano a che i documenti, i certificati e le dichiarazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli da 38 a 46 e di cui agli articoli 231, 232, 233, se non sono disponibili in formato elettronico, siano presentati in forma cartacea prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione.

7. Salvo il comma 4, alla trasmissione delle domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici si applicano le regole seguenti:

a) le domande di partecipazione possono essere presentate, a scelta dell’operatore economico, per telefono, ovvero per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax;

b) le domande di partecipazione presentate per telefono devono essere confermate, prima della scadenza del termine previsto per la loro ricezione, per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax;

c) le domande di partecipazione possono essere presentate per via elettronica, con le modalità stabilite dal presente articolo, solo se consentito dalle stazioni appaltanti.

d) le stazioni appaltanti possono esigere che le domande di partecipazione presentate mediante telex o mediante fax siano confermate per posta o per via elettronica. In tal caso, esse indicano nel bando di gara tale esigenza e il termine entro il quale deve essere soddisfatta. Relazione all’articolo 77

A) Il quadro comunitario. L’art. 42 della direttiva 2004/18 detta le regole applicabili alle comunicazio ni. In termini identici è formulato l’art. 48, direttiva 2004/17. L’articolo in commento recepisce fedelmente la direttiva. La codificazione del presente articolo comporta l’abrogazione degli artt. 79, comma 1; e 81, comma 3, d.p.r. n. 554 del 1999.

Art. 78 (Verbali) (art. 43, direttiva 2004/18; (art. 16, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440; art. 32, d. lgs. n. 406 del 1991; art. 21, commi 4 e 5, d.lgs. n. 358 del 1992; art. 27, T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. co. 4, d.lgs. n. 157 del 1995; art. 81, comma 12, d.p.r. n. 554 del 1999) 1 Per ogni contratto, ogni accordo quadro e ogni istituzione di un sistema dinamico di acquisizione, 2 le stazioni appaltanti redigono un verbale contenente almeno le seguenti informazioni: 3 a) il nome e l’indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice, l’oggetto e il valore del contratto, 4 dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione; 5 b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta; 6 c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell’esclusione; 7 d) i motivi dell’esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse; 8 e) il nome dell’aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la 9 parte dell’appalto o dell’accordo quadro che l’aggiudicatario intende subappaltare a terzi; 10 f) nel caso di procedure negoziate previo e senza bando, le circostanze, previste dal presente codice, 11 che giustificano il ricorso a dette procedure; 12 g) in caso di dialogo competitivo, le circostanze, previste dal presente codice, che giustificano il 13 ricorso a tale procedura; 14 h) se del caso, le ragioni per le quali l’amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto, a 15 concludere un accordo quadro o a istituire un sistema dinamico di acquisizione. 16 17 Per le stazioni appaltanti che sono amministrazioni aggiudicatrici pubbliche il verbale è redatto 18 da un ufficiale rogante dell’amministrazione medesima, e ha valore di titolo autentico. 19 20 Le stazioni appaltanti adottano le misure necessarie e opportune, in conformità alle norme 21 vigenti, e, in particolare, alle norme di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice 22 dell’amministrazione digitale), se tenute alla sua osservanza, per documentare lo svolgimento delle 23 procedure di aggiudicazione condotte con mezzi elettronici. 24 25 Il verbale o i suoi elementi principali sono comunicati alla Commissione, su richiesta di 26 quest’ultima. 27 Relazione all’articolo 78 L’art. 43 della direttiva 2004/18 disciplina il contenuto dei verbali, e viene recepito fedelmente nel presente articolo. La codificazione del presente articolo comporta l’abrogazione dell’art. 81, comma 12, d.p.r. n. 554 del 1999 e dell’art. 32, d.lgs. n. 406 del 1991.

Art. 79 (Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni) (art. 41, direttiva 2004/18; art. 49.1 e 49.2, direttiva 2004/17; art. 20, l. 19 marzo 1990, n. 55; art. 21, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 358 del 1992; art. 27, commi 1 e 2, d.lgs. n. 157 del 1995; art. 27, commi 3 e 4, d.lgs. n. 158 del 1995; art. 76, commi 3 e 4, d.p.r. n. 554/1999; art. 24, comma 10, l. n. 62 del 2005) 1 Le stazioni appaltanti informano tempestivamente i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all’aggiudicazione di un appalto, o all’ammissione in un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi della decisione di non concludere un accordo quadro, ovvero di non aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara, ovvero di riavviare la procedura, ovvero di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.

2. Le stazioni appaltanti inoltre comunicano:

a) ad ogni candidato escluso i motivi del rigetto della candidatura;

b) ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all’articolo 68, commi 4 e 7, i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;

c) ad ogni offerente che abbia presentato un’offerta selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta selezionata e il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato il contratto o delle parti T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. dell’accordo quadro. 2 Le informazioni di cui al comma 1 e di cui al comma 2 sono fornite: 3 a) su richiesta scritta della parte interessata; 4 b) per iscritto; 5 c) il prima possibile e comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione della domanda scritta. 6 7 Tuttavia le stazioni appaltanti possono motivatamente omettere talune informazioni relative 8 all’aggiudicazione dei contratti, alla conclusione di accordi quadro all’ammissione ad un sistema 9 dinamico di acquisizione, di cui al comma 1, qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della 10 legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori 11 economici pubblici o privati oppure possa recare leale pregiudizio alla concorrenza tra questi. 12 13 In ogni caso l’amministrazione comunica di ufficio: 14 a) l’aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, 15 all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti candidati che hanno 16 presentato una offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno 17 proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione. 18 b) l’esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi, tempestivamente comunque entro un termine 19 non superiore a cinque giorni dall’esclusione. 20 Relazione all’articolo 79 Vengono recepite le disposizioni recate dall’art. 41 della direttiva 2004/18, e, in termini identici, dall’art. 49, paragrafi 1 e 2, direttiva 2004/17. Sono state previste comunicazioni di ufficio, oltre che su domanda, che non sono né superflue né meramente ripetitive della comunicazione di informazioni su domanda, in quanto giovano a produrre l’effetto della cono- scenza dell’atto di aggiudicazione in capo al non aggiudicatario, e dell’atto di esclusione in capo all’escluso, al fine della celere decorrenza dei termini per il ricorso giurisdizionale e di porre l’aggiudicazione e l’esecuzione del contratto al riparo da ricorsi proposti a notevole distanza di tempo. Tali comunicazioni di ufficio si raccordano con la necessità, imposta dal diritto comunitario, che tra aggiudicazione del contratto e stipulazione vi sia un termine dilatorio decorrente dalla comunicazione dell’aggiudicazione (v. art. 11) La comunicazione di ufficio si traduce, pertanto, in un meccanismo acceleratorio del contenzioso. La codificazione di tale articolo comporta l’abrogazione dell’articolo 76, commi 3 e 4, d.p.r. n. 554/1999, nonché dell’art. 20, l. 19 marzo 1990, n. 55, che prevede forme di pubblicità dell’aggiudicazione.

 

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